La direttiva PED 2014/68/UE e la direttiva T-PED 2010/35/UE riguardano la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, rispettivamente quelle ad installazione fissa la PED e le attrezzature trasportabili la T-PED.
Nella tua azienda potrebbe esserci un recipiente a pressione che contiene gas compresso (o liquefatto o criogenico) che viene utilizzato mediante un circuito di servizio per le tue normali attività produttive.
Come si gestisce un’apparecchiatura marcata PED (nella targhetta identificativa troverai il riferimento alla direttiva 2014/68/UE) e quali sono gli obblighi?
Il primo passo è la corretta installazione secondo il manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore dell’apparecchiatura in pressione. Questa fase va gestita affidandosi a ditte specializzate che dovranno fornire una opportuna dichiarazione valida ai sensi della legge. Prima di mettere in esercizio l’apparecchiatura occorre richiedere l’immatricolazione all’ente pubblico INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che dal 27 maggio 2019 ha messo a disposizione il nuovo servizio telematico CIVA (ovvero, certificazione e verifica impianti e apparecchi).
Una volta richiesta e ottenuta la matricola, dopo i primi due anni di esercizio il datore di lavoro provvederà a contattare INAIL per la prima delle verifiche periodiche ed a far valutare contestualmente l’efficienza dei dispositivi di sicurezza a protezione dell’apparecchiatura a pressione.
Periodicamente dovranno essere ripetute le operazioni di verifica dell’integrità dell’apparecchiatura e dell’efficienza dei dispositivi di protezione.
Come si diventa, invece, costruttore di apparecchiature PED?
Il primo passo è quello di rivolgersi ad uno degli organismi notificati che sono nati con il DM 11 aprile 2011 per affiancare l’INAIL e completare il quadro normativo e attuativo per l’esecuzione delle verifiche periodiche di attrezzature in pressione e degli impianti, rendendole obbligatorie per il datore di lavoro in conformità al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Contattato l’organismo si accede alla richiesta di domanda di certificazione PED; sarà necessario un fascicolo tecnico che dovrà contenere tutte le evidenze e le prove richiesta dalla direttiva.
Ti consigliamo di rivolgerti a chi come noi ha esperienza di certificazione nel settore.
Tutte le apparecchiature in pressione trascorsi i primi 10 anni dalla data di costruzione dovranno necessariamente effettuare una verifica straordinaria per consentirne il proseguimento dell’esercizio.
Tale verifica decennale è di solito indicata come “integrità”; possiamo aiutarti in questo effettuando con apposita strumentazione ad ultrasuoni il controllo dello spessore del mantello del recipiente in pressione. Ciò in modo da certificare che lo spessore dopo 10 anni si sia mantenuto al di sopra del valore minimo previsto dal costruttore. Senza questa verifica di integrità non sarà possibile continuare ad esercire in sicurezza.
Quali sono le attrezzature che ricadono nella direttiva T-Ped?
Tutti i veicoli batteria, le cisterne e i pacchi bombole che possono essere trasportati su gomma sono regolamentati dalla direttiva 2010/35/UE.
Tale direttiva è stata recepita nel nostro paese dal decreto legislativo n.78 del 12 giugno 2012, attuando la direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
Come si diventa costruttore di apparecchiature T-PED?
Il passo obbligatorio è sempre quello di richiedere la certificazione T-PED ad un organismo notificato che provvederà ad ispezionare un cosiddetto “prototipo” capostipite di tanti esemplari tutti uguali e con le stesse caratteristiche di capacità e pressione di contenimento dello specifico gas trasportato.
Il prototipo dovrà avere un corposo fascicolo tecnico contenente tutte le evidenze richieste per il materiale, la normativa di costruzione, la certificazione delle saldature e del personale che le ha messe in opera.
Molte delle specifiche tecniche e delle verifiche per la costruzione di un’attrezzatura omologata T-PED sono riferite all’accordo internazionale ADR soprattutto per il trasporto di gas pericolosi.
Il recepimento dell’aggiornamento per l’ADR è biennale, e beneficia di un periodo transitorio sino al 30 giugno dell’anno nel quale entra in vigore l’aggiornamento.
Le attrezzature che vanno in T-PED sono contraddistinte dalla marcatura π (pi-greco) che è un simbolo obbligatorio che attesta la conformità e la sicurezza di un’attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della Direttiva 2010/35/UE per la circolazione nell’Unione Europea.
Anche per ciò che riguarda la singola attrezzatura t-ped, ad esempio una bombola contenente biometano compresso, ogni 10 anni c’è bisogno effettuare prove mirate per la verifica dell’integrità affinché sia rispettato il valore minimo di progetto dell’attrezzatura.
Noi possiamo aiutarti con tali operazioni perché gestiamo un centro revisioni accreditato da organismo notificato.
La direttiva t-ped prevede (a seconda della materia trasportata) dei controlli intermedi, ciò unitamente alla verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Tali controlli si effettuano sempre alla presenza di un ispettore incaricato da organismo notificato.
Nel nostro centro revisioni l’attrezzatura in pressione trasportabile viene smontata, ripulita, sottoposta a prova idraulica, al controllo ad ultrasuoni dello spessore, e alla pesatura (per scongiurare fenomeni corrosivi occulti) ed infine rimontata.
Dopo il rimontaggio si effettuano le prove alla presenza di un ispettore incaricato da organismo notificato che verbalizza l’effettuazione dei controlli obbligatori.
Affidati alla nostra esperienza nel settore PED e T-PED.
Grazie per l’attenzione.

